Con questa seconda parte dello studio sulla cartella clinica , analizziamo in modo sintetico i requisiti essenziali ed ineludibili della car[1]tella clinica: a) la chiarezza: il suo contenuto deve essere comprensibile , espresso in un linguaggio che possa essere intelligibile anche a chi non eserciti la professione medica ( che invece analizzerà la cartella sotto il profilo tecnico/scientifico) B) la veridicità; quanto in essa contenuto deve essere OBIETTIVAMENTE conforme con quanto constatato; C) la tracciabilità: la cartella clinica deve essere redatta in modo tale che chi la legge ( compreso il Giudice ) abbia la possibilità di poter risalire a tutte le attività eseguite, i trattamenti effettuati, la loro motivazione ed avere un sicuro riferimento in ordine ai documenti che costituiscono le componenti dell’episodio di ricovero – D) l’accuratezza : i dati in essa contenuti devono essere completi, integri, non mancanti di alcuna componente.
Secondo un orientamento giurispruden[1]ziale ormai consolidato, la cartella clinica costituisce “un atto pubblico di fede privi[1]legiata” ed il cui contenuto è confutabile solo con la prova contraria.
Sebbene tale principio comporti la necessità – in caso di contestazione di tale cartella – di attivare a livello processuale l’istituto della ” querela di falso ” ( cfr. art. 313 cpc) , la cassazione con una importante Sentenza ( Cass. 14261/2020) ha sancito il principio secondo il quale , nel caso di una ” difettosa” tenuta della cartella clinica , il paziente/danneggiato/ creditore può avvalersene – ai fini processuali – quale prova presuntiva; tale principio ovviamente non rileva in automatico ma solo quando emerga che il danno subito abbia una diretta conseguenza causale dalla incompletezza della cartella medesima.
lo studio legale Marcellini è disponibile ad analizzare ogni caso di malpractice sanitaria gli vegna sottoposto.