Spesso, purtroppo, il danno da malasanità , prevede la domanda da parte degli eredi relativa al risarcimento del danno da morte di prossimo congiunto.
Tale danno si divide in due tipologie: A) iure hereditatis B) iure proprio.
Il primo , è quello che sarebbe spettato al de cuius, che – in virtù del rapporto successorio – si trasferisce in capo agli eredi ; il secondo invece afferisce alla sfera giuridica di ogni erede, quale danno specificatamente afferente il pretium doloris per la perdita del proprio caro.
La Cassazione, di recente, ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua configurazione di ” pretium doloris” quale danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale : tale circostanza determina l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale e non decennale.La Suprema Corte ( Cass. 2366/2018 – Cass. VI sez. 1059/2021) ha determinato la natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in tale ambito e pertanto il termine ex art. 2947 cc è quinquennale.
Tale particolare è assolutamente rilevante poichè di norma, il danno sanitario sic et simpliciter – in virtù della sua configurazione di danno da responsabilità contrattuale – si prescrive in dieci anni.
Pertanto, occorre fare attenzione ai danni parentali sia iure proprio che iure hereditatis, in quanto, se richiesti oltre il termine di 5 anni, potrebbero andare incontro ad una declaratoria di prescrizione ( sempre che sia tempestivamente eccepita).