Un aspetto essenziale delle azioni giudiziarie tese ad ottenere il risarcimento del danno da malpractice sanitaria, riguarda la necessità di avvalersi di un proprio medico legale di parte,
conosciuto nelle aule di giustizia con l’acronimo C.T.P.
Ed invero, proprio per avere un quadro il più chiaro possibile, al fine di analizzare i vari profili di responsabilità (eventus damni, nesso causale..ecc.) è assolutamente fondamentale avvalersi di un consulente medico-legale che sappia elaborare una perizia sulla persona danneggiata , da sottoporre al giudicante: perizia che, però, attenzione, non ha un valore probatorio pieno per le ragioni che di seguito si spiegano.
A più riprese la Suprema Corte di Cassazione ( cfr. su tutte Cass. Civ. 259/2013, più recente 2980/2023 ) ha sottolineato il principio per il quale la perizia di parte non ha valore probatorio pieno ma ha elementi solo di natura indiziaria; il suo scopo pertanto è quello di ” sollecitare” d’ufficio la nomina di un CTU ( altro acronimo in voga nei Tribunali, che sta per CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO) nei confronti del Giudicante, che, ricordiamo sempre, in ossequio al principio per il quale il giudice è ” perito peritorum”, può addirittura – in alcuni casi – discostarsene in sede di decisione.
Rimane ad ogni modo importante, anche ( soprattutto) al fine di evitare azioni temerarie e controproducenti agli interessi del danneggiato, avvalersi di una CTP ben strutturata ed analitica, redatta in ossequio alle norme mediche e scientifiche vigenti.