Avvocato responsabilità sanitaria a Pesaro e Fano|studiomarcellini

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Il Consiglio di Stato, con Sentenza n.10283/2023 ha ribadito il principio già espresso con la Sentenza del TAR LAZIO n.8250/2018, consistente nel divieto di rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per violazione dell’art. 8 decreto legislativo n. 38 del 2014.

Il ricorrente aveva infatti impugnato sia l’atto di diniego della ASL sia il parere di struttura sanitaria di alta specializzazione, in quanto riteneva che le spese sostenute dalla defunta moglie, malata oncologica, all’estero  fossero rientranti nel DLGS 38/2014;

 il Giudice Amministrativo, sia in primo che in secondo grado, rigettava il ricorso  in quanto l’elemento dirimente era l’inclusione o meno delle cure  nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza-LEA approvati con D.P.C.M. 20 novembre del 2001. N. 02248/2019 REG.RIC. (  la questione, infatti,  riguardava la rimborsabilità delle spese sostenute dall’appellante per cure transfrontaliere ai sensi del richiamato d.lgs. 38/2014)

Detto decreto – contenente l’elenco aggiornato dei LEA ( livelli essenziali di assistenza )  vigenti all’epoca della domanda presentata dal ricorrente – non conteneva  la terapia effettuata dalla povera defunta.

 Il provvedimento della ASL XXXX, impugnato in primo grado, faceva riferimento alla previa valutazione del Prof. XXXX dell’xxxxxxxxxx, concernente l’estraneità delle cure apprestate all’estero rispetto alle prestazioni LEA. 

Per tale ragione sia il parere reso dal XXXXXX, sia il diniego a rimborso opposto dalla ASL, sia, infine, quanto statuito dal primo giudice, sono risultati conformi alla normativa di riferimento richiamata e, quindi, legittimi. 

Nessun rilievo, inoltre , è stato attribuito alla circostanza – dedotta dall’appellante sia nel giudizio di primo che di secondo grado – per cui le terapie seguite all’estero avrebbero comportato un sensibile miglioramento delle condizioni del coniuge a seguito dei cicli iniziali di terapia innovativa somministrata.

Pertanto, se è vero che il diniego al rimborso sottoposto al sistema di “autorizzazione preventiva” (di cui all’art. 9 comma 1 della Direttiva 2011/24/UE attuata in Italia con il D.lgs. 38/2014) non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei pazienti, è del pari vero che il tipo di cura invocato dal ricorrente non rientrava ratione temporis nell’elencazione delle terapie rimborsabili”.

Tale Sentenza quindi è di fondamentale aiuto per capire in che modo ed in che limiti dobbiamo comportarci nella decisione – importante – di affrontare terapie sperimentali che potrebbero -come nel caso di specie – non essere rimborsate dal SSNN, ancorchè quando trattasi di malattie gravi a carico di persone care.

Avv. Mario Marcellini