Avvocato responsabilità sanitaria a Pesaro e Fano|studiomarcellini

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In alcuni contributi pregressi, abbiamo già parlato in dell’importanza della CTU – consulenza tecnica d’ufficio – quale mezzo processuale necessario per dirimere questioni di natura tecnico/scientifica, sia in sede di cognizione che in sede di ATP ( accertamento tecnico preventivo).

Oggi parleremo di un argomento piuttosto rilevante, ovvero dei suoi poteri di acquisizione documentale extra rispetto agli allegati prodotti dalle parti in giudizio.

Possiamo tranquillamente sostenere che fino al 2022 Giurisprudenza consolidata propendeva verso un generale divieto di tale attività, essendo la stessa limitata alle allegazioni presente in atti – come del resto, spesso , recitano molte ordinanze di ammissione della CTU – ” …valuti il consulente d’ufficio incaricato sulla base della documentazione allegata e prodotta in atti dalle parti….”.

La ratio di tale orientamento va ricercata – anche- nel rispetto del principio del contraddittorio nonchè del principio di formazione della prova all’interno del processo ( e, quindi, dei suoi allegati).

Tale orientamento però è stato sostanzialmente ” mitigato” dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2022( cfr. Cass. Sez. Unite n.3086/2022) la quale ha sostanzialmente sancito il principio secondo il quale non si applicano alle attività dei CCTTUU le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, potendo gli stessi pertanto acquisire tutti i documenti che ritengono siano necessari per rispondere in modo esaustivo ai quesiti rivolti dal Giudice; tale potere però, incontra dei limiti ben precisi, ovvero che tali acquisizioni non siano dirette a provare i fatti principali dedotti dalle parti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, il cui onere deve assolutamente rimanere in capo alle medesime.