Avvocato responsabilità sanitaria a Pesaro e Fano|studiomarcellini

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In medicina si definisce  consenso informato , l’accettazione che il paziente manifesta scientemente e per iscritto circa l’applicazione di un trattamento sanitario; tale accettazione, oltre a disporre del requisito della consapevolezza, deve essere sviluppata  in maniera libera, scevra da ogni tipo di condizionamento, il paziente deve essere dettagliamente informato informato sulle modalità di esecuzione della insorgenda prestazione sanitaria, deve essere portato a conoscenza dei benefici,  ma soprattutto degli eventuali effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, con l’esistenza di valide alternative.

In Italia l’art. 1 della l.n. 219/2017 ha disciplinato e definito in modo chiaro ed esaustivo tale istituto, articolo di cui riportiamo brevemente i commi 3 e 4

  1. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni disalute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari

indicati,  nonche’  riguardo  alle  possibili  alternative   e   alle
conseguenze  dell’eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario   e
dell’accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi.  Puo’
rifiutare in tutto o in parte  di  ricevere  le  informazioni  ovvero
indicare i familiari o una  persona  di  sua  fiducia  incaricati  di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se  il  paziente  lo
vuole. Il rifiuto o  la  rinuncia  alle  informazioni  e  l’eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico.
  4. Il consenso informato, acquisito nei modi e  con  gli  strumenti
piu’ consoni alle condizioni del paziente, e’  documentato  in  forma
scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  o,  per  la  persona  con
disabilita’, attraverso dispositivi che le consentano di  comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e’ inserito nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

L’istituto è di particolare importanza nella materia della responsabilità sanitaria e spesso foriero di responsabilità in capo alle strutture sanitarie.
Lo studio legale Marcellini, dalla esperienza ultreventennale nel campo del diritto civile con particolare riguardo alla materia del risarcimento del danno, è disponibile alla valutazione approfondita dei vostri casi nonchè a chiarire ogni vostro dubbio.