La cartella clinica sanitaria è un elemente fondamentale- non solo ai fini istruttori – in un giudizio di responsabilità sanitaria.
Nella sua intrinseca definizione, il Ministero della Sanità nel 1992 ebbe a definirla ” l’insieme di documenti che registrano un complesso eterogeneo di informazioni sanitarie, anagrafiche, sociali, aventi lo scopo di rilevare il percorso diagnostico-terapeutico di un paziente al fine di predisporre gli opportuni interventi sanitari e di poter effettuare indagini scientifiche, statistiche
e medico-legali.
Altresì viene ulteriormente definito come ” lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero.”
Aspetti fondamentali da analizzare, anche in virtù della sopracitata definizione, riguardano l’individuazione delle responsabilità in ordine alla sua archiviazione, alla sua conservazione, ma soprattutto alla tutela della riservatezza.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale – da considerarsi consolidato – , la cartella clinica costituisce “un atto pubblico avente fede privilegiata”, il cui contenuto segue la norma codicistica ex articolo 2699 c.c. secondo il quale ” si definisce atto pubblico il
“documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
In un altro contenuto spiegheremo bene la valenza probatoria e la discipina istruttoria dell’atto pubblico cosi come sopra individuato, con particolare riguardo alla cartella clinica sanitaria nell’ambito di un procedimento civilistico di responsabilità sanitaria, nonchè all’analisi delle figure che hanno le responsabilità sopra citate relative alla sua conservazione, archiviazione, tutela della riservatezza.