Avvocato responsabilità sanitaria a Pesaro e Fano|studiomarcellini

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Quando si parla di danno  – non solo in tema di responsabilità sanitaria ma in tutte le tipologie di risarcimento – spesso ci si riferisce nella sua accezione generica intesa quale ” eventus  damni” collegato ad un fatto illecito .

In verità diverse sono le tipologie di danno, le due tra le più rilevanti sono il danno biologico ed il danno morale.

Con il primo , si intende la lesione della integrità fisica e psichica di una persona: il primo atto normativo vigente che ci ha consentito di definire con esattezza il danno biologico è il codice delle assicurazioni che all’art. 138 c.2 lett. a recita ” per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Per danno morale invece si intende una sottocategoria del più ampio danno non patrimoniale così come previsto dall’art. 2059 del c.c., e consiste nell’ingiusto turbamento dello stato di animo del danneggiato ( pretium doloris) generato dall’iilecito; il danno morale quindi viene riconosciuto in via sostanzialmente equitativa e parametrato al danno biologico.

Le altre tipologie di danno verranno trattate in altri contributi, tale articolo è necessario per far comprendere – semplicemente – all’utenza, la complessità e la delicatezza della materia del risarcimento del danno.